CIL

Informazioni Edilizia libera con obbligo di comunicazione

La normativa distingue tre tipologie di edilizia libera, una prima totalmente libera, ove non è necessario comunicare nulla all’Amministrazione, un’altra dove è comunque obbligatorio comunicare preventivamente all’Amministrazione l’inizio dei lavori, e la terza ove alla comunicazione di inizio lavori è necessario allegare un'asseverazione, a firma di un professionista (architetto, ingegnere, geometra) iscritto al rispettivo albo, in cui si garantisce sotto propria responsabilità della corrispondenza dell'intervento a quanto stabilito dalla legge. Questa sezione riguarda gli interventi ricompresi nell’edilizia libera con obbligo della comunicazione di inizio lavori.

Quali interventi sono compresi nella CIL?

Sono ricompresi nell'attività di edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori i seguenti interventi:
• Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (D.P.R. 380/2001, art. 6 comma 2 lettera b).

• I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) cioè al di fuori delle aree definite dallo strumento urbanistico come aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale come indicato dal D.M. 1444/1968. (D.P.R. 380/2001, art. 6 comma 2 lettera d)

• Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

• Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.(D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1)

• Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
- gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
( D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2 - D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1)

• Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.
(D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 - D.P.R. n. 380/2001 (1), art. 6)

• Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
(D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis)