Sono ricompresi nell'attività di edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori i seguenti interventi:
• Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (D.P.R. 380/2001, art. 6 comma 2 lettera b).
• I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) cioè al di fuori delle aree definite dallo strumento urbanistico come aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale come indicato dal D.M. 1444/1968. (D.P.R. 380/2001, art. 6 comma 2 lettera d)
• Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
• Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.(D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1)
• Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
- gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
( D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2 - D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1)
• Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.
(D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 - D.P.R. n. 380/2001 (1), art. 6)
• Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
(D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis)