L'art. 1, commi 219-224, della legge 7 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – dispone: ”Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro del lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento”;
Nella “Guida Bonus facciate” prodotto dall'Agenzia dell'Entrate e pubblicato a Febbraio 2020 viene specificato che:
“Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate del decreto del Ministro del lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali."
L'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. L'assimilazione può essere attestata attraverso istanza di specifica Attestazione Urbanistica Bonus Facciate, che viene rilasciata dal Comune in analogia al certificato di destinazione urbanistica. (CDU).
Si specifica inoltre, in base anche alla lettera del MIBAC.UDCM - GABINETTO del 19/02/2020,
"che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zona si trova un immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazioni dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. "