Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell'accertamento della violazione, si applica la sanzione di € 333,33 se l'intervento è ancora in corso (importo così modificato Art. 17 comma 1 lett. c) punto 5 - L. 164 del 11.11.2014).
Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di settore, ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale.
In presenza di dichiarazioni false o mendaci, si dà luogo alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria dell'ipotesi di falso.