Il condono edilizio permette di porre rimedio alla realizzazione di opere in contrasto con le norme urbanistiche, sottraendosi ai relativi provvedimenti sanzionatori. Sino ad oggi, in Italia i condoni edilizi sono stati tre. Il primo si è avuto nel 1985 ed è stato disciplinato dalla legge n. 47/1985. Il secondo condono edilizio è stato disposto con la legge n. 724/1994. Il terzo condono edilizio, infine, è quello di cui alla legge n. 326/2003.
Ad oggi, non è possibile effettuare nuove richieste di condono edilizio, ma esistono ancora numerosissime pratiche di condono ancora non definite, le quali è possibile concludere ed ottenere il Permesso di Costruire in Sanatoria tramite l’integrazione della documentazione tecnica necessaria, nonché del pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione edilizia stabiliti in base alla gravità dell’abuso.