PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

Accertamento di conformità

L'accertamento di conformità è il sistema previsto dalla legge per sanare un abuso edilizio. La condizione imposta dall'art 36 del D.P.R. 380/2001per ottenere la sanatoria è che venga accertata la presenza della cosiddetta duplice conformità: le opere abusive possono essere oggetto di accoglimento dell'istanza solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell'atto che esamina l'istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono stati commessi gli abusi. L'abuso edilizio sanabile è dunque solo quello formale, cioè deve consistere in opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ma quelle opere si sarebbero potute realizzare con una normale procedura di istanza edilizia. Non sono quindi sanabili gli abusi edilizi “sostanziali”, ossia gli interventi realizzati non solo senza titolo, ma anche in difformità dei limiti imposti dallo strumento urbanistico e dal regolamento edilizio o comunque da norme legislative vigenti al momento dell'abuso. Oltre a questa condizione di rispetto delle norme vigenti al momento dell'abuso, per ottenere il permesso in sanatoria è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, la cosiddetta "doppia conformità". La richiesta della sanatoria deve essere presentata comunque prima dell'irrogazione delle sanzioni amministrative. Variazioni essenziali (L.R. Lazio 11 Agosto 2008, n. 15 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Art. 17 - Variazioni essenziali) Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968; b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire; c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato; d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani; e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa; f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento; g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche; h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali. Gli stessi interventi sopra citati, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti per la traslazione e la rotazione, rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Onerosità

Il permesso di costruire in sanatoria è soggetto a marca da bollo di € 16.00, al versamento dei diritti di segreteria, al versamento delle sanzioni previste per la tipologia di abuso effettuato (vedi apposita sezione) ed è subordinato al versamento del contributo concessorio articolato in due quote : Una quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Comunale, da versarsi all'atto del rilascio del permesso di costruire e che può essere rateizzata su richiesta del cittadino. A scomputo totale o parziale della quota dovuta l'intestatario del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune che acquisirà le opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune; Una proporzionata al costo di costruzione da versarsi in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 60 gg. dalla ultimazione delle opere. Il contributo di costruzione così calcolato, a titolo di oblazione, è raddoppiato, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001 Nel caso l'opera abusiva fosse esente dal versamento del contributo concessorio in quanto:: Opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore; Ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari; Opere pubbliche; Opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità. il contributo concessorio è dovuto comunque, ma non raddoppiato.

Sanzioni

Nel caso di abuso soggetto a permesso di costruire o a DIA sostitutiva del permesso di costruire il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo calcolato una volta sola. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. La realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla SCIA comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Se le opere realizzate abusivamente consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. Se le opere realizzate abusivamente riguardano zone A dello strumento urbanistico (art. 2 D.M. 1444/1968), il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euri. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta è il dirigente o il responsabile dell’ufficio a determinare la sanzione pecuniaria negli stessi limiti. Se gli interventi abusivi fossero soggetti a SCIA i responsabili dell'abuso possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

Interventi ammessi

Permesso di costruire in sanatoria Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (D.P.R. n. 380/2001, art. 36)