Nuova costruzione di manufatto edilizio.
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. lett e.l) e 20)
Ampliamento fuori sagoma
Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (D.P.R. n. 380/2001. artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20)
Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20)
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20)
Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20)
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20)
Realizzazione di pertinenze
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. ( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20)
Depositi e Impianti all'aperto
Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20)
Nuova costruzione (clausola residuale)
Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001, cioè non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20)
Ristrutturazione urbanistica
Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett f) e 20)
Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis)
Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23--bis, c. 4)
Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
(D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2)
Nuova costruzione in esecuzione d strumento urbanistico attuativo
(intervento realizzabile anche tramite SCIA alternativa al permesso di costruire)
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. (D.P.R. n. 380/2001, art 23, c. 01, lett b)
Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)
(L'intervento può essere eseguito anche tramite SCIA alternativa a Permesso di costruire)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purchè non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. e), 20 e 23, c 01 lett. a)