PERMESSO A COSTRUIRE

PERMESSO A COSTRUIRE

Il permesso di costruire, definito dall'Art. 10 del T.U. D.P.R. 380/2001, è un titolo edilizio rilasciato dal Comune, a seguito della relativa domanda, per la realizzazione di opere edilizie.

Dalla data di rilascio il committente ha un anno di tempo per iniziare i lavori. Questi devono essere conclusi entro 3 anni dalla data dell'inizio dei lavori. Entrambi i termini (inizio e fine lavori) possono essere prorogati.
Sono soggetti al permesso di costruire:

La costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. lett e.l) e 20)

L'ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (D.P.R. n. 380/2001. artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20)

Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20)

La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20)

L'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20)

L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20)

La realizzazione di pertinenze che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. ( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20)

La realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20)

Le nuove costruzioni residenziali, cioè tutte gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001, cioè non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20)

Ristrutturazione urbanistica, cioè gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett f) e 20)

Le varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali (D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis)

Le varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23--bis, c. 4)

Il mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2)

E' possibile richiedere il permesso di costruire anche per la realizzazione degli interventi per i quali è prevista la presentazione della S.C.I.A , quelli specificati all'art. 22 comma 1 e 2 del T.U. D.P.R. 380/2001. In altre parole, il cittadino, può scegliere se presentare una richiesta di Permesso di costruire, anziché una S.C.I.A.

Prassi amministrativa

1. La richiesta del Permesso di Costruire deve essere presentata allo allo Sportello Unico per l'Edilizia , sottoscritta da uno o più soggetti legittimati, completa di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, e di altri documenti previsti dal T.U. D.P.R. 380/2001 in dipendenza dal progetto, come le dichiarazioni del professionista per la conformità alle disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, le relazioni per le costruzioni in zone sismiche. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, all'efficienza energetica;

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento;

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e valutata la conformità del progetto alla normative vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico¬giuridica dell'intervento richiesto. Detto termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non sia già in possesso dell'amministrazione; in questo caso, il termine ricomincia a decorrere della data di ricezione della documentazione integrativa;

4. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro trenta giorni dalla proposta di cui al punto precedente. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. II termine é di quaranta giorni nel caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Il cittadino ha dieci giorni per presentare le proprie osservazioni;

5. I termini di cui sopra possono essere raddoppiati per città con più di 100.000 abitanti o per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento;

6. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

7. Qualora fosse prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

8. Decorsi questi termini senza che sia stato comunicato l'assenso, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Tale procedura di acquisizione dei pareri si applica anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, lo stesso si intende acquisito.

9. In caso di parere negativo espresso dall'amministrazione preposta alla formulazione dell'assenso o assunto in conferenza di servizio la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni dell’autorità a cui ricorrere, come stabilito dall'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990.

Onerosità

Il permesso di costruire è soggetto a marca da bollo di € 16.00, al versamento dei diritti di segreteria ed è subordinato al versamento del contributo concessorio articolato in due quote :

Una quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Comunale, da versarsi all'atto del rilascio del permesso di costruire e che può essere rateizzata su richiesta del cittadino. A scomputo totale o parziale della quota dovuta l'intestatario del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune che acquisirà le opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune;

Una quota commisurata al contributo sul costo di costruzione (da applicarsi ad esclusione degli interventi industriali) Il contributo concessorio non è dovuto per:

Opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore;

Ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari;

Opere pubbliche;

Opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità. Il contributo concessorio può essere anche ridotto nel caso di interventi di edilizia abitativa, per la quale venisse stipulata una convenzione nella quale si precisassero le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e con la quale ci si obbligasse a praticare prezzi di cessione o canoni locazione concordati.

Sanzioni

Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (Art. 42 DPR 380/2001)


Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine di 240 giorni il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

Sanzioni penali
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

L'ammenda fino a € 20.658,00 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal D.P.R. 380/2001, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
L'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 10.328,00 a € 103.290,00 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
L'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 30.986,00 a € 103.290,00 nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30 del D.P.R. 380/2001. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

Interventi ammessi

Nuova costruzione di manufatto edilizio.
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. lett e.l) e 20)

Ampliamento fuori sagoma
Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (D.P.R. n. 380/2001. artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20)

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20)

Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20)

Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20)

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20)

Realizzazione di pertinenze
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. ( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20)

Depositi e Impianti all'aperto
Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20)

Nuova costruzione (clausola residuale)
Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001, cioè non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20)

Ristrutturazione urbanistica
Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.( D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett f) e 20)

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis)

Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23--bis, c. 4)

Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2)

Nuova costruzione in esecuzione d strumento urbanistico attuativo
(intervento realizzabile anche tramite SCIA alternativa al permesso di costruire) Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. (D.P.R. n. 380/2001, art 23, c. 01, lett b)

Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)
(L'intervento può essere eseguito anche tramite SCIA alternativa a Permesso di costruire) Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purchè non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. e), 20 e 23, c 01 lett. a)