SCIA

Che cos'è la SCIA

La S.C.I.A. ha sostituito la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi previsti dall'art. 22, comma 1 e 2 del T. U. D.P.R. 380/2001. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la S.C.I.A. non sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Per le autorizzazioni che potrebbero essere necessarie fare riferimento alla sezione "Prassi Amministrativa"
Gli interventi edilizi ai quali si applica la S.C.I.A., sono quelli sotto specificati:

Manutenzione straordinaria (pesante)

Intervento di manutenzione straordinaria che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)

Restauro e risanamento conservativo (pesante)

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi part strutturali dell'edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett e), art. 22, c. 1.lett b)

Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera”

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
Caratteristiche dell'intervento per ricadere in questa tipologia sono:
- non sia prevista la completa demolizione dell'edificio preesistente
- non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante, cioè non aumenti il volume complessivo, non modifichi la sagoma di edifici vincolati, non modifichi i prospetti dell'edificio e non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione è necessario che figurino queste caratteritiche:
- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.lgs. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)
- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.( D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)

Varianti in corso d'opera a permessi di costruire

Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. (D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7)

Variati in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali

Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis )

SCIA in sanatoria

Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (D.P.R. n. 380/2001, art. 37)

ATTENZIONE - SCIA alternativa al PDC

Si può presentare la SCIA alternativa all'autorizzazione ovvero la richiesta di PDC (con silenzio assenso) ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001 nei seguenti casi:
Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purchè non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. e), 20 e 23, c 01 lett. a)
Nuova costruzione in esecuzione d strumento urbanistico attuativo
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. (D.P.R. n. 380/2001, art 23, c. 01, lett b)

Altri casi

Sono pure soggetti a S.C.I.A.:
La realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga agli strumenti urbanistici;
La realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.
Il cittadino può optare anche per la presentazione della richiesta del permesso di costruire anziché della S.C.I.A.