SCIA ALTERNATIVA

Riferimenti normativi

Si può presentare la SCIA alternativa all'autorizzazione ovvero la richiesta di PDC (D.P.R. n. 380/2001, art 23, c. 01, lett b) (con silenzio assenso) ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001 nei seguenti casi:

Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purchè non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. e), 20 e 23, c 01 lett. a)
Nuova costruzione in esecuzione d strumento urbanistico attuativo
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. (D.P.R. n. 380/2001, art 23, c. 01, lett b)

Onerosità

La SCIA non è soggetta a bollo. E' comunque soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
In dipendenza dell'intervento da eseguire la SCIA alternativa al PDC può essere onerosa e sottoposta al versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione.

Sanzioni

La realizzazione di interventi edilizi rientranti nell'ambito di applicazione della S.C.I.A. in assenza della presentazione della S.C.I.A. o in difformità della S.C.I.A. presentata comporterà la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 516,00.
Quando le opere realizzate in assenza di S.C.I.A. consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salvo applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irrogherà una sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € 10.329,00;
Qualora gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nei centri storici (zone classificate "A" dagli strumenti urbanistici) il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiederà al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 516,00. Se il parere non verrà reso entro sessanta giorni della richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvederà autonomamente.
Per gli interventi in assenza o in difformità della S.C.I.A. si potrà ottenere la sanatoria. Se l'intervento eseguito risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile potranno ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 e non inferiore ad € 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio.
La presentazione spontanea della S.C.I.A., effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporterà il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 516,00 (fermo restando la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare, entro i successivi 30 giorni, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa).

Responsabilità del professionista
In tema di sanzioni l'art. 19, comma 6, L. 241/1990 prevede che "ove II fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la S.C.I.A., dichiara o attesta falsamente I'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione do uno a tre anni"; si ritiene che la suddetta sanzione, specificatamente prevista dalla disciplina in materia di S.C.I.A., sia applicabile anche al tecnico abilitato nel caso di false dichiarazioni ed attestazioni nella relazione e/o negli elaborati progettuali presentati a corredo della S.C.I.A.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informerà I'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
La mancanza del certificato di collaudo finale, e dell'eventuale variazione catastale, comporta l'applicazione della sanzione di € 516,00.
La mancata presentazione della S.C.I.A. non comporta l'applicazione di sanzioni penali.

Interventi ammmessi

Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
Definizione di Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente
- e comportino:
1. aumento del volume complessivo
2. modifiche al prospetto dell'edificio
3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico (D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. e), 20 e 23, c 01 lett. a)

Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera”
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
Caratteristiche dell'intervento per ricadere in questa tipologia sono:
- non sia prevista la completa demolizione dell'edificio preesistente
- non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante, cioè non aumenti il volume complessivo, non modifichi la sagoma di edifici vincolati, non modifichi i prospetti dell'edificio e non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
Nel caso di Intervento di demolizione e ricostruzione è necessario che figurino queste caratteritiche:
- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.lgs il 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)
- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.( D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)