CILA

Che cos’è la CILA?

La CILA è una pratica amministrativa che rappresenta a partire dal 2010 con la Legge n. 73/2010, uno degli strumenti urbanistici più usati di frequente. x Amministrazione in Italia, ed all’ufficio tecnico dei vari comuni, per compiere il ruolo di vigilanza sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con una CILA si può presentare un progetto di ristrutturazione per il proprio appartamento. Si possono quindi effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. La CILA è regolamentata nel Testo Unico dell’Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all’art. 6 ne descrive il potere e i limiti.

Quali sono le opere soggette a CILA?

La Legge di conversione n. 73/2010 specifica che con la CILA si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
È pertanto richiesta generalmente per opere di manutenzione straordinaria, (così come definiti dall’art.6 del D.P.R. 380/2001), ma rientrano nelle opere realizzabili con CILA anche le seguenti tipologie di opere:

• Manutenzione straordinaria (leggera)
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, la loro sagoma e i prospetti e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.( D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis)

• Restauro e risanamento conservativo (leggero)
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,) • Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)
Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis)

• Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1)

• Movimenti di terra non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1)

• Serre mobili stagionali con strutture in muratura funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1)

• Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1)

• Mutamenti di destinazione d'uso 'funzionali' cioè senza opere edilizie. Questi mutamenti sono comunque soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzzione in differenza, se positiva, rispetto all'utilizzo precedente. Il nuovo utilizzo però deve essere ricompreso negli utilizzi ammessi dallo strumento urbanistico per la zona urbanistica ove è situato l'immobile.

• Interventi residuali, cioè non citati per altre tipologie di pratiche.

Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, ( cioè tutto quegli interventi non soggetti a SCIA, PDC e ricadenti nell’edilizia libera), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (D.P.R. n. 380/2001, art 6-bis, c. 1)

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non è prevista nessuna comunicazione al Comune da parte del proprietario dell’unità abitativa.

Dove si presenta la CILA?

La CILA si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune a firma di un Geometra Abilitato ed iscritto al Collegio dei Geometri. Deve contenere il progetto di ristrutturazione con lo stato di fatto e la situazione futura. Il tecnico deve firmare anche una relazione tecnica con i riferimenti normativi nazionali e locali. Il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal Geometra per la CILA è adeguata alle responsabilità che egli si assume. Una volta che il geometra presenta la CILA, si ritiene operativa immediatamente (fa fede la data di protocollo dell’Ufficio Tecnico). Quindi i lavori di ristrutturazione possono avere inizio anche il giorno stesso della protocollazione della pratica presso il Comune.

Come presentare la CILA

Negli ultimi tempi, a causa dell’epidemia Covid, è diventato obbligatorio presentare la CILA per interventi edilizi soltanto per via telematica attraverso una piattaforma dedicata che posseggono ormai la maggior parte dei comuni. Questo sportello telematico da la possibilità di presentare le istanze necessarie con il progetto, la relazione tecnica e compilare il modello delle dichiarazioni. Si monitora lo stato della richiesta dando modo agli uffici di verificare quanto trasmesso dal cittadino e dal professionista agevolando l’istruttoria. Io sono abilitato e riconosciuto da tutti i comuni dei castelli romani ed anche dal comune di roma per la presentazione online tramite la mia firma digitale, la posta elettronica certificata e lo SPID. Per consegnare la CILA deve essere autenticato anche un possessore dei diritti reali dell’immobile, che dovrà conferirmi procura alla presentazione della pratica. Dopo una CILA va presentato il fine lavori e la variazione catastale. Questa pratica va consegnata all’Agenzia delle Entrate (Catasto) nella provincia dove ricade l’immobile. E’ obbligatorio nel caso di modifiche murarie presentare la denuncia di variazione al Catasto contestualmente alla fine dei lavori fatti tramite la CILA. Nel caso venga effettuato una variazione catastale senza aver prima presentato un progetto al comune, bisognerà effettuare una pratica edilizia a sanatoria con applicazione di una sanzione determinata in base alla gravità dell’abuso.

I costi della CILA
Pagamenti al Comune

Per ogni progetto depositato vanno versati i diritti di segreteria determinati da ogni comune (in genere per la CILA l’importo è compreso tra i 60-250€). Il pagamento può essere effettuato sia con conto corrente postale, che con bonifico bancario, sugli estremi della tesoreria comunale.

Onorario Geometra

LIl prezzo del mio onorario per un progetto + compilazione e deposito CILA deve essere stabilito dopo aver preso visione dei documenti idonei alla valutazione in quanto ho delle responsabilità riguardo il rispetto delle normative edilizie ed igienico sanitarie. In questa pagina c’è il modulo per scrivermi ed allegare i documenti in alternativa c’è il numero di telefono che è anche WhatsApp. Svolgo le mie prestazioni principalmente ad Albano Laziale e Castel Gandolfo, ma non c'è problema se l’immobile ricade a Roma o nei comuni limitrofi.

I documenti necessari per la CILA

La CILA fa parte dei procedimenti edilizi semplificati introdotti nel 2017 dopo un accordo tra Stato, Regioni e Comuni. La modulistica quindi è standardizzata a livello nazionale.

I documenti essenziali per avviare un progetto di ristrutturazione sono:
• Modulo CILA Telematico a firma del Proprietario o avente Ruolo
• Copia Atto di Proprietà;
• Titolo abilitativo dell’opera di sussistenza edilizia (condono e/o progetto) oppure planimetria d’impianto;
• Documentazione catastale aggiornata (visura catastale e planimetria catastale rasterizzata);
• Relazione tecnica dettagliata delle opere a firma del progettista;
• Progetto Ristrutturazione ante e post operam, a firma del Geometra progettista;
• Comunicazione del nominativo Impresa esecutrice dei lavori ed il suo DURC;
• Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria

Tempistiche della CILA

Il procedimento permette di iniziare i lavori subito dopo aver depositato la modulistica presso il SUE del Comune correlata dai documenti necessari. Amo il mio lavoro e amo ancor di più non perdere tempo ed impiego massimo 5 giorni lavorativi dall’affidamento incarico alla consegna al comune e quindi all’avvio dei lavori di ristrutturazione.