La Legge di conversione n. 73/2010 specifica che con la CILA si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
È pertanto richiesta generalmente per opere di manutenzione straordinaria, (così come definiti dall’art.6 del D.P.R. 380/2001), ma rientrano nelle opere realizzabili con CILA anche le seguenti tipologie di opere:
• Manutenzione straordinaria (leggera)
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, la loro sagoma e i prospetti e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.( D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis)
• Restauro e risanamento conservativo (leggero)
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,)
• Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)
Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis)
• Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1)
• Movimenti di terra non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1)
• Serre mobili stagionali con strutture in muratura funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1)
• Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale. (D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1)
• Mutamenti di destinazione d'uso 'funzionali' cioè senza opere edilizie. Questi mutamenti sono comunque soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzzione in differenza, se positiva, rispetto all'utilizzo precedente. Il nuovo utilizzo però deve essere ricompreso negli utilizzi ammessi dallo strumento urbanistico per la zona urbanistica ove è situato l'immobile.
• Interventi residuali, cioè non citati per altre tipologie di pratiche.
Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, ( cioè tutto quegli interventi non soggetti a SCIA, PDC e ricadenti nell’edilizia libera), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (D.P.R. n. 380/2001, art 6-bis, c. 1)
Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non è prevista nessuna comunicazione al Comune da parte del proprietario dell’unità abitativa.