VINCOLO IDROGEOLOGICO

Quadro normativo

Il vincolo idrogeologico è regolato dal R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 e dal R.D. 16/05/1926 n° 1126, che prevedono il rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni per la realizzazione di opere edilizie o interventi comunque comportanti movimenti di terra, legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari, in aree che delimitate in epoca precedente alle norme suddette e considerate sensibili nei confronti delle problematiche di difesa del suolo e tutela del patrimonio forestale.

Il R.D.L. del 30 dicembre 1923 n. 3267, tuttora vigente, prevedeva che qualsiasi movimento di terra, taglio di bosco, sistemazione montana, venisse preceduto da una richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ripartimentale delle Foreste competente per il territorio nel quale sussista il vincolo idrogeologico.

Tale impostazione si è mantenuta nel tempo, in quasi un secolo di applicazione delle norme, con evoluzione dell’interpretazione in ragione del mutato quadro normativo, dell’assetto istituzionale e dell’approccio alla gestione e tutela del territorio.

Negli anni Novanta fu affrontato il problema di aggiornare la regolamentazione per il rilascio dei nulla osta nel territorio del Lazio. Fu così emanata la D.G.R. n° 6215 del 30/07/1996, che disciplina i procedimenti e le modalità di presentazione della documentazione, rafforzando l’attenzione alla salvaguardia della stabilità dei versanti e alla prevenzione dei dissesti; con la successiva D.G.R. n. 3888 del 29/07/1998 sono state delegate alle Province ed ai Comuni alcune tipologie di attività relative alle autorizzazioni ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.

La Provincia di Roma si è dotata, in attuazione delle norme statali e regionali, di un apposito Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 233 del 13/02/2008), allo scopo di migliorare e razionalizzare la gestione del vincolo idrogeologico. Il Regolamento, tuttora vigente, prevede procedure di autocertificazione, applicabili alla maggior parte delle istanze che pervengono all'Ufficio. L’autocertificazione si applica per gli interventi che non ricadono in aree soggette a rischio idraulico o a rischio geomorfologico, così come individuate nelle diverse cartografie ufficiali attualmente disponibili